Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 e successivamente del DM dell’11 aprile 2011, si è stabilito l’obbligo a carico del datore di lavoro, di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro.
Tipologie di attrezzature e periodicità: (voce cliccabile con freccetta)
L’allegato VII del D.Lgs 81/08 prevede che la verifica abbia periodicità a seconda della tipologia di attrezzatura, della modalità di utilizzo e del tempo d’uso. Ecco alcuni esempi:
- Scale aeree ad inclinazione variabile (annuale)
- Ponti mobili su carro motorizzato (annuale)
- Ponti mobili su carro azionati a mano (biennale)
- Ponti sospesi e relativi argani (biennale)
- Idroestrattori a forza centrifuga (se di tipo continuo: biennale; se di tipo discontinuo: triennale; se con solventi infiammabili: annuale)
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (annuale)
- Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina (annuale)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico (annuale)
- Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (a secondo della tipologia: annuale, biennale o triennale)
INAIL è titolare della prima verifica periodica dell’apparecchio di sollevamento, pertanto la richiesta va effettuata attraverso la piattaforma informatica regolamentata (CIVA), indicando come preferenza il nominativo dell’Organismo di controllo (come Viem Srl). Nel caso in cui l’ente non riesca a soddisfare la richiesta entro 45 giorni, il datore di lavoro può incaricare l’Organismo di controllo ad effettuare la verifica dell’attrezzatura di lavoro.
Viem offre un servizio qualificato ed efficiente, eseguito da tecnici specializzati, selezionati e costantemente aggiornati al fine di effettuare le verifiche ispettive sempre nei tempi previsti e secondo le modalità concordate.
Una volta verificata la documentazione tecnica, i nostri tecnici effettuano le prove necessarie secondo i requisiti di sicurezza ed al termine della verifica, rilasciano il verbale che attesta lo stato di sicurezza dell’attrezzatura di lavoro. I verbali di verifica vanno conservati e tenuti a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza. La mancata ottemperanza di quest’obbligo di verifica, rende il datore di lavoro passibile delle sanzioni previste dal D.Lgs 81/08 e disciplinate dal D.Lgs 758/94, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio (responsabilità civili e penali).

ALTRI SERVIZI

Verifica impianti di messa a terra, di protezione contro i fulmini, ed in ambienti con pericolo di esplosione.

Recipienti in pressione, generatori di vapore o di calore, tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi.
